Art. 22.

      1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio del collegio provinciale di cui all'articolo 5 previa audizione dell'interessato. Esse sono:

          a) l'avvertimento;

          b) la censura;

          c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a un anno;

          d) la radiazione dall'albo.

 

Pag. 10